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Articolo 12 Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 26/08/2026]

Decadenza dall'incarico

Dispositivo dell'art. 12 Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari(1).

1. Decadono dall'incarico i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado i quali(1):

  1. a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;
  2. b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8;
  3. c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
  4. d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
  5. e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.

Note

(1) Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera l)) l'introduzione del comma 01 e la modifica del comma 1, alinea del presente articolo.

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