1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono(2):
- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di età;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche;
- [f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.] (1)
1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari(2).
Note
(1)
Lettera abrogata dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
(2)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica del comma 1, alinea e l'introduzione del comma 1-bis al presente articolo.






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