Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13065 del 9 settembre 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In ipotesi di separazione personale dei coniugi, la esclusione della possibilitā per il coniuge affidatario di figli minori di fruizione della casa familiare legittima l'incremento della misura dell'assegno di mantenimento.

(massima n. 2)

L'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, c.c. risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che l'istituto di cui si tratta presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nell'accezione sopra chiarita. Pertanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli giā irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, non v'č luogo per l'applicazione dell'istituto in questione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.