(massima n. 1)
All'arbitrato internazionale - che può avere natura esclusivamente rituale - si applicano gli artt. 817 e 819-ter c.p.c., con la conseguenza che la decisione in ordine all'invalidità o inefficacia della clausola compromissoria, una volta che il procedimento sia stato instaurato, non può essere rimessa al giudice nazionale (neppure nelle forme del regolamento preventivo di giurisdizione proposto in un giudizio ordinario successivamente introdotto tra le stesse parti), ma compete unicamente agli arbitri stessi, potendo essere contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.