Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22077 del 5 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di prosecuzione di un rapporto contrattuale oltre la sua naturale scadenza senza un accordo scritto, la clausola compromissoria originariamente prevista nel contratto non può considerarsi prorogata. Gli artt. 807 e 808 c.p.c. richiedono, infatti, la forma scritta ad substantiam per la validità della clausola arbitrale, e una prosecuzione per facta concludentia del contratto non soddisfa tale requisito.

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