(massima n. 1)
Nel regime precedente alla modifica dell'art. 195 c.p.c. introdotta dalla legge n. 69/2009, nessuna disposizione imponeva al consulente tecnico d'ufficio di fornire alle parti una bozza della relazione. Il diritto delle parti di intervenire alle operazioni tecniche deve essere inteso come diritto di partecipare all'accertamento materiale dei dati, non alla stesura della relazione. La consulenza tecnica elaborata anche in seguito a chiarimenti forniti dal consulente non comporta nullitą della consulenza stessa.