(massima n. 1)
Qualora il giudice di merito ponga le spese dell'accertamento tecnico preventivo a carico di entrambe le parti in via solidale, tale decisione č suscettibile di ricorso per cassazione ex artt. 91, 92, 696, 696-bis c.p.c. per violazione dei principi sulla ripartizione delle spese processuali.