(massima n. 1)
La statuizione d'inammissibilitą per tardivitą dell'allegazione degli elementi diretti a far valere temi nuovi rispetto all'oggetto del processo delineato nell'atto introduttivo e modificabile al pił tardi entro le memorie ex artt. 180 e 183, co. 5, c.p.c vigenti ratione temporis č corretta se questi elementi sono stati introdotti solo nella comparsa conclusionale e non riguardano questioni rilevabili d'ufficio dal giudice; pertanto, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c.