Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5652 del 4 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La statuizione d'inammissibilitą per tardivitą dell'allegazione degli elementi diretti a far valere temi nuovi rispetto all'oggetto del processo delineato nell'atto introduttivo e modificabile al pił tardi entro le memorie ex artt. 180 e 183, co. 5, c.p.c vigenti ratione temporis č corretta se questi elementi sono stati introdotti solo nella comparsa conclusionale e non riguardano questioni rilevabili d'ufficio dal giudice; pertanto, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c.

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