(massima n. 1)
L'acquirente a titolo particolare di un immobile, successivamente alla trascrizione del pignoramento, non č legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex artt. 615 o 617 c.p.c., ma deve esperire l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., non potendo far valere alcun vizio della procedura.