Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17648 del 30 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di esecuzione immobiliare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che risolve il reclamo ex art. 591-ter c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, è impugnabile esclusivamente con il rimedio di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. e non può essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

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