(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare, il termine fissato dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 585 e 587 c.p.c. per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario ha natura strettamente perentoria, č insuscettibile di proroga e non č soggetto a sospensione feriale; ne consegue che č illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su istanza dell'aggiudicatario, differisca il termine non ancora scaduto, ovvero qualifichi tale istanza - proposta prima della scadenza - come domanda di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la quale presuppone necessariamente una decadenza giā maturata.