Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4494 del 27 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare, il termine fissato dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 585 e 587 c.p.c. per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario ha natura strettamente perentoria, č insuscettibile di proroga e non č soggetto a sospensione feriale; ne consegue che č illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su istanza dell'aggiudicatario, differisca il termine non ancora scaduto, ovvero qualifichi tale istanza - proposta prima della scadenza - come domanda di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la quale presuppone necessariamente una decadenza giā maturata.

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