(massima n. 1)
Il reato di lesioni personali, quando commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, resta procedibile d'ufficio anche in caso di lesioni lievissime e - oggi - di lesioni comuni, per effetto del richiamo operato dall'art. 582, comma 2, cod. pen. all'art. 585 e di questo, a sua volta, al citato art. 576, comma l, n. 5, cod. pen.