Cassazione civile Sez. III sentenza n. 31423 del 2 dicembre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. non è tenuto ad indicare nell'avviso di vendita l'esistenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli di domande giudiziali, in mancanza della corrispondente indicazione negli artt. 570 c.p.c. e 173-quater disp. att. c.p.c. (che di tale atto determinano il contenuto, senza alcuna possibilità di integrazione), tenuto conto, da un lato, che la presenza delle suddette trascrizioni non preclude, di per sé, la liquidazione del bene - rilevando al solo fine di valutare la convenienza della partecipazione all'incanto -, e dall'altro che la funzione di rendere conoscibile ai terzi interessati le formalità, vincoli od oneri gravanti sul bene, ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c., è svolta dalla perizia di stima, che deve essere richiamata dall'avviso di vendita suddetto.

(massima n. 2)

In relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità ex art. 2043 c.c. del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

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