Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28509 del 6 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordine di liberazione dei beni emesso dal giudice delegato alla procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., deve essere impugnato tramite il reclamo previsto dall'art. 26 L. Fall. e non mediante l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., applicabile invece nell'ambito dell'esecuzione individuale. Il mancato rispetto delle modalitą di impugnazione tipiche della procedura fallimentare comporta l'inammissibilitą del ricorso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.