(massima n. 1)
L'ordine di liberazione dei beni emesso dal giudice delegato alla procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., deve essere impugnato tramite il reclamo previsto dall'art. 26 L. Fall. e non mediante l'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., applicabile invece nell'ambito dell'esecuzione individuale. Il mancato rispetto delle modalitą di impugnazione tipiche della procedura fallimentare comporta l'inammissibilitą del ricorso.