(massima n. 1)
Nel procedimento di reclamo ex art. 26 L. Fall., avverso l'ordine di liberazione emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 560 c.p.c., č ammissibile la proposizione, da parte del fallimento resistente, di domanda riconvenzionale diretta alla risoluzione del contratto di locazione posto a fondamento della pretesa opponibilitā del titolo da parte del detentore, in applicazione dei principi elaborati in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; tuttavia tale domanda, estranea al perimetro funzionale del reclamo, impone l'attivazione della cognizione piena e il rispetto del rito proprio della controversia introdotta (nella specie, rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c.), non potendo essere decisa con il rito camerale sommario di cui all'art. 26 L. Fall.