Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16285 del 26 maggio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di reclamo ex art. 26 L. Fall., avverso l'ordine di liberazione emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 560 c.p.c., č ammissibile la proposizione, da parte del fallimento resistente, di domanda riconvenzionale diretta alla risoluzione del contratto di locazione posto a fondamento della pretesa opponibilitā del titolo da parte del detentore, in applicazione dei principi elaborati in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; tuttavia tale domanda, estranea al perimetro funzionale del reclamo, impone l'attivazione della cognizione piena e il rispetto del rito proprio della controversia introdotta (nella specie, rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c.), non potendo essere decisa con il rito camerale sommario di cui all'art. 26 L. Fall. 

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