Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 23764 del 23 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ. č esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto. Una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non č pił possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.

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