(massima n. 1)
Ai fini della tempestivitą della costituzione del convenuto, secondo l'art. 166 c.p.c., il termine deve essere calcolato considerando il ventesimo giorno precedente l'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero l'udienza differita ai sensi del comma quinto dell'art. 168-bis c.p.c.; non rileva invece il differimento disposto d'ufficio ai sensi del comma quarto della stessa disposizione. La costituzione oltre tale termine deve ritenersi tardiva con le connesse decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.