(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 166 cod. proc. civ., il termine per la costituzione del convenuto e, conseguentemente, per la proposizione dell'appello incidentale, deve essere calcolato a ritroso a partire dalla data dell'udienza fissata nell'atto di citazione. Nel caso di differimento d'ufficio dell'udienza da parte del giudice ex art. 168-bis, comma 4, cod. proc. civ., il termine resta ancorato alla data originariamente indicata nell'atto di citazione.