(massima n. 1)
Il differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c., non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione. Di conseguenza, restano ferme le decadenze gią maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.