(massima n. 1)
In base all'art. 347, 1° comma, c.p.c., nel giudizio di appello si applicano le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quelle dell'art. 171 c.p.c. concernenti la ritardata costituzione delle parti. Pertanto, la tardiva costituzione dell'appellante determina l'improcedibilità dell'appello, non rilevando né la costituzione tempestiva dell'appellato, né l'accettazione del contraddittorio da parte di quest'ultimo.