(massima n. 1)
In caso di contestazione circa l'esistenza di crediti pignorati presso terzi (art. 549 c.p.c.), il giudice dell'esecuzione deve compiere un accertamento endoesecutivo, le cui conclusioni possono essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Tuttavia, se il tribunale valuta in modo specifico e ragionato la documentazione prodotta dalle parti, eventuali doglianze riguardanti la valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimitą se mirano a sollecitare un riesame del merito.