(massima n. 1)
In tema di espropriazione presso terzi, la determinazione del credito per cui si procede, operata dal giudice dell'esecuzione ai fini dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., costituisce un accertamento meramente preliminare, che deve essere compiuto sulla base del titolo esecutivo e comprende capitale, interessi e spese secondo quanto in esso previsto, anche se nel precetto e nell'atto di pignoramento gli interessi non siano stati espressi in un importo numerico fisso, purché vi siano indicati tutti gli elementi necessari per il loro calcolo. Il relativo accertamento non incontra di per sé il limite quantitativo di cui all'art. 546 c.p.c., che attiene invece all'ampiezza del vincolo pignoratizio e, quindi, all'importo massimo assegnabile.