Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9328 del 13 aprile 2026

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione presso terzi, la determinazione del credito per cui si procede, operata dal giudice dell'esecuzione ai fini dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., costituisce un accertamento meramente preliminare, che deve essere compiuto sulla base del titolo esecutivo e comprende capitale, interessi e spese secondo quanto in esso previsto, anche se nel precetto e nell'atto di pignoramento gli interessi non siano stati espressi in un importo numerico fisso, purché vi siano indicati tutti gli elementi necessari per il loro calcolo. Il relativo accertamento non incontra di per sé il limite quantitativo di cui all'art. 546 c.p.c., che attiene invece all'ampiezza del vincolo pignoratizio e, quindi, all'importo massimo assegnabile.

(massima n. 2)

La sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ha una natura esclusivamente "rescindente" potendo accertare e dichiarare l'eventuale nullitą degli atti di parte o la legittimitą o illegittimitą degli atti del giudice dell'esecuzione - con conseguente loro conferma o revoca - ma non modificarli o sostituirli, restando sempre riservata al giudice dell'esecuzione la pronuncia dei provvedimenti tipici del processo esecutivo, pur nel rispetto dei vincoli derivanti dalla pronuncia che abbia definito l'opposizione.

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