(massima n. 1)
Il risarcimento del danno previsto dagli artt. 587, cpv, e 509 cod. proc. civ., pari alla differenza tra l'importo offerto dall'aggiudicatario inadempiente e il prezzo che si ricava a seguito della vendita forzata realizzata successivamente alla decadenza dello stesso, sorgendo nel processo esecutivo dalla violazione di un obbligo inserito nella serie procedimentale, attiene ad un danno subito dai creditori, procedenti o intervenuti, nell'interesse dei quali quel processo č instaurato al fine di soddisfare le loro ragioni di credito.