(massima n. 1)
Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.), sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore.