Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27246 del 12 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contesto di un giudizio, le domande nuove formulate nelle memorie successive all'atto di citazione originario sono inammissibili se non strettamente connesse alla vicenda sostanziale originaria, e le contestazioni al riguardo sulla proprietą esclusiva non possono essere ammesse se non presentate inizialmente (artt. 163 e 183 c.p.c.).

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