(massima n. 1)
Nel contesto di un giudizio, le domande nuove formulate nelle memorie successive all'atto di citazione originario sono inammissibili se non strettamente connesse alla vicenda sostanziale originaria, e le contestazioni al riguardo sulla proprietą esclusiva non possono essere ammesse se non presentate inizialmente (artt. 163 e 183 c.p.c.).