Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 24727 del 7 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata indicazione, nell'epigrafe dell'appello, della qualitą nella quale l'appellato č chiamato in giudizio non determina l'inammissibilitą o la nullitą dell'impugnazione, allorquando la predetta qualitą risulti con certezza dal contenuto complessivo dell'atto, dovendosi privilegiare il contenuto sostanziale dello stesso (anche eventualmente integrato con gli atti pregressi) rispetto alla mera forma, tenuto conto del rinvio effettuato dall'art. 342 c.p.c. alle disposizioni degli artt. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. - che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 c.p.c., che fa dipendere la nullitą dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullitą dell'appello indirizzato dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una s.n.c. - estinta prima ancora dell'intimazione di pagamento impugnata -, anziché della ex socia e legale rappresentante, divenuta titolare dell'obbligazione tributaria ex art. 2495 c.c.).

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