Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 12725 del 13 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della validitą dell'atto di citazione, l'art. 164 c.p.c. non prescrive la nullitą per la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova, bensģ solo per l'assenza o incertezza assoluta dei requisiti essenziali previsti dai nn. 1) e 2) dell'art. 163 c.p.c., tra cui l'indicazione della data dell'udienza di comparizione e l'avvertimento sulle decadenze.

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