(massima n. 1)
Ai fini della validitą dell'atto di citazione, l'art. 164 c.p.c. non prescrive la nullitą per la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova, bensģ solo per l'assenza o incertezza assoluta dei requisiti essenziali previsti dai nn. 1) e 2) dell'art. 163 c.p.c., tra cui l'indicazione della data dell'udienza di comparizione e l'avvertimento sulle decadenze.