Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 9710 del 14 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Se interviene il fallimento di una parte in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto di impugnazione va notificato al curatore fallimentare - non gią al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - a pena di nullitą ex artt. 163 e 164 c.p.c., suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dello stesso curatore fallimentare, la quale ha il medesimo effetto della rinnovazione della notificazione.

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