(massima n. 1)
Se interviene il fallimento di una parte in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto di impugnazione va notificato al curatore fallimentare - non gią al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - a pena di nullitą ex artt. 163 e 164 c.p.c., suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dello stesso curatore fallimentare, la quale ha il medesimo effetto della rinnovazione della notificazione.