Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19265 del 7 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.

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