(massima n. 1)
Il procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., non č adottabile per le controversie assoggettate ad un rito a cognizione piena diverso e alternativo rispetto a quello ordinario, quale quello delle cause di lavoro o locatizie, atteso, da un lato, il riferimento espresso, contenuto nelle norme richiamate, all'art. 183 c.p.c., ed all'art. 163 c.p.c., indice della volontą del legislatore di limitare l'applicabilitą del procedimento in questione alle controversie che possono essere promosse con il rito ordinario a cognizione piena, e, dall'altro, che non č consentita un'interferenza del procedimento sommario con i riti speciali di cognizione, contrassegnati da concentrazione processuale o da una ufficiositą dell'istruzione, in quanto espressamente considerati dal decreto di semplificazione dei riti (d.lgs. n. 150 del 2011) come modelli alternativi l'uno all'altro.