(massima n. 1)
Nel procedimento per convalida di licenza o sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme previste dall'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative ex art. 426 c.c., potendo l'originario intimante modificare ed emendare le sue domande anche in dipendenza delle difese svolte da controparte. La modifica della domanda è ammessa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., anche riguardo agli elementi oggettivi (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza compromettere le potenzialità difensive della controparte o allungare i tempi processuali.