Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5385 del 29 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel procedimento per convalida di licenza o sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme previste dall'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative ex art. 426 c.c., potendo l'originario intimante modificare ed emendare le sue domande anche in dipendenza delle difese svolte da controparte. La modifica della domanda è ammessa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., anche riguardo agli elementi oggettivi (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza compromettere le potenzialità difensive della controparte o allungare i tempi processuali.

(massima n. 2)

In caso di controversia sul carattere nuovo o meno di una domanda presentata nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., il giudice deve verificare se il bene della vita richiesto sia lo stesso tra atto introduttivo e memoria integrativa e applicare i principi affermati dalle Sezioni Unite sulla modifica delle domande al fine di valutare l'ammissibilità della nuova pretesa avanzata dalla parte.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.