(massima n. 1)
In tema di controversie relative al lavoro carcerario, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., il Ministero della Giustizia non può costituirsi in giudizio avvalendosi direttamente dei propri funzionari, poiché tale difesa è limitata alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, come specificato dall'art. 413, comma 5, c.p.c. Il lavoro carcerario, non rientrante in tale ambito, è da considerarsi come un rapporto di lavoro privato e soggetto ai criteri di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c.