(massima n. 1)
L'art. 417-bis c.p.c., che consente la costituzione in giudizio del funzionario dell'amministrazione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, non trova applicazione nei confronti del lavoro svolto dai detenuti all'interno delle case circondariali. La deroga prevista dal suddetto articolo č infatti limitata ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni come definiti al quinto comma dell'art. 413 c.p.c.