(massima n. 1)
Nelle controversie relative a rapporti di agenzia, la competenza (anche quanto al rito lavoro ex art. 409 c.p.c. e al criterio territoriale ex art. 413, 4° comma, c.p.c.) va determinata sulla base della prospettazione contenuta nella domanda attorea, salvo che essa risulti prima facie artificiosa e preordinata ad eludere il giudice precostituito per legge; le contestazioni del convenuto sulla natura del rapporto (imprenditoriale o parasubordinata) non rilevano ai fini del riparto di competenza.