(massima n. 1)
La notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito - come prescritto dall'art. 170, comma 1, c.p.c. e dall'art. 125, comma 3, disp. att. c.p.c. - impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tal caso, la sanatoria della nullitą per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di fare valere tale vizio.