Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16407 del 12 febbraio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Le operazioni gravemente imprudenti ai sensi dell'art. 323, lett. b), d.lgs. n. 14 del 2019, integranti il delitto di bancarotta semplice, sono quelle finalisticamente orientate a ritardare il fallimento, ma ad un tempo caratterizzate da grave avventatezza o spregiudicatezza, che superino i limiti dell'ordinaria "imprudenza" e la loro sussistenza non č inficiata dal riconoscimento che la scelta di proseguire nell'esercizio dell'attivitā imprenditoria sia effettuata nell'interesse dell'impresa.

(massima n. 2)

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione č un reato di pericolo concreto sicché, se non č necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio per i creditori), č pur sempre necessario che l'atto di depauperamento risulti idoneo ad esporre a pericolo il patrimonio della societā, per cui la decisione di merito deve dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto e della riconoscibilitā del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiaritā, ricercando possibili (positivi o negativi) indici di fraudolenza necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integritā del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori, e dall'altro, alla proiezione soggettiva di tale dato.

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