(massima n. 2)
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione č un reato di pericolo concreto sicché, se non č necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio per i creditori), č pur sempre necessario che l'atto di depauperamento risulti idoneo ad esporre a pericolo il patrimonio della societā, per cui la decisione di merito deve dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto e della riconoscibilitā del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiaritā, ricercando possibili (positivi o negativi) indici di fraudolenza necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integritā del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori, e dall'altro, alla proiezione soggettiva di tale dato.