(massima n. 1)
Qualora una controversia includa sia una contestazione sui vizi formali della cartella di pagamento, della notifica e del procedimento di formazione del titolo (opposizione agli atti esecutivi) sia sul merito della pretesa contributiva (opposizione all'esecuzione), l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione. L'opposizione agli atti esecutivi è soggetta al termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., che può essere prorogato ai sensi dell'art. 155, comma quarto, c.p.c., in caso di scadenza del termine di domenica.