Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16012 del 15 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora una controversia includa sia una contestazione sui vizi formali della cartella di pagamento, della notifica e del procedimento di formazione del titolo (opposizione agli atti esecutivi) sia sul merito della pretesa contributiva (opposizione all'esecuzione), l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione. L'opposizione agli atti esecutivi è soggetta al termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., che può essere prorogato ai sensi dell'art. 155, comma quarto, c.p.c., in caso di scadenza del termine di domenica.

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