(massima n. 1)
Presupposto per l'operatività del saggio degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è il carattere liquido o, comunque, agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, sicché tale previsione non trova applicazione nell'ipotesi di un credito risarcitorio derivante dall'inadempimento di un'obbligazione diversa da quella pecuniaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza in quanto l'oggetto del giudizio verteva sulle conseguenze risarcitorie derivanti dall'inadempimento all'obbligo di introdurre clausole negoziali che impegnassero il terzo assegnatario di aree del demanio marittimo a corrispondere un indennizzo al precedente titolare, a fronte della rinuncia di quest'ultimo ad una concessione che avrebbe ostacolato l'attuazione di un piano paesaggistico di riqualificazione di una zona costiera).