(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse del sanitario a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione per non punibilitą della sua condotta, connotata da colpa lieve, ex art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel caso in cui lo stesso sia finalizzato ad ottenere l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", collegandosi all'adozione di tali formule effetti pił favorevoli, ex artt. 652 e 653 cod. proc. pen., nei giudizi risarcitori civili o amministrativi e nel giudizio disciplinare.