Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17507 del 25 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La nozione medica di "complicanza" è irrilevante ai fini della presunzione di responsabilità prevista dall'art. 1218 cod. civ., la quale può ritenersi superata solo ove si verifichi in concreto il carattere imprevedibile e inevitabile dell'evento così qualificato, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.

(massima n. 2)

In caso di accertamento del nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso (morte del paziente) con una probabilità inferiore al 100%, non si discute di perdita di chance ma si procede alla liquidazione delle conseguenze dannose sofferte dai prossimi congiunti legate all'evento dal nesso di causalità giuridica in base al criterio di conseguenzialità immediata e diretta previsto dall'art. 1223 cod. civ.

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