(massima n. 1)
E' deducibile con ricorso per cassazione l'applicazione illegale, con sentenza emessa a seguito di concordato in appello, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nel caso di avvenuta rideterminazione della pena principale inflitta in primo grado in misura inferiore a tre anni di reclusione, atteso che il giudice di appello, nell'accogliere l'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto a eliminare l'indicata pena accessoria, pur se ciò non abbia formato oggetto dell'accordo.