Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27702 del 25 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non č sufficiente un inadempimento connotato da gravitā, ma occorre altresė che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilitā, dovrā superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non č stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili.

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