(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'ordinanza ex art. 314 c.p.p., per la connotazione civilistica del procedimento in cui è resa, non spiega efficacia di giudicato, né in ordine all'an, né in ordine al quantum, in procedimento diverso, pur se attivato dalla domanda del coimputato per lo stesso reato, posto che il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare ingiustamente subita é riconosciuto in ragione di circostanze riconducibili alla persona del singolo richiedente, sicché non può essere invocato alcun effetto estensivo, riservato, ex art. 587 c.p.p., alle impugnazioni e circoscritto, ex art. 2909 c.c., ai soli eredi o aventi causa delle parti. (Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 31/01/2025)