(massima n. 1)
La corrispondenza delle condizioni per procedere in assenza anche quando l' imputato non abbia ricevuto personalmente la notifica della sentenza, indicate nella disposizione dell'art. 420-bis c.p.p. - nel testo vigente a seguito della L. 28 aprile 2014, n. 67, che, a una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio e del processo esprime una regola portante della riforma di cui alla richiamata L. n. 67 del 2014. Il presupposto che il giudice proceda avendo certezza che l' imputato sia a conoscenza delle accuse e della vocatio in iudicium, sul quale si basa l'art. 420-bis c.p.p., trova conferma sistematica in plurime disposizioni del codice di rito.