(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., il condannato in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente senza i presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. e che non abbia potuto impugnare la sentenza per ragioni non dipendenti dalla sua colpa, a meno che non risulti effettiva conoscenza della pendenza del processo.