Cassazione penale Sez. III sentenza n. 41055 del 1 ottobre 2025

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di mezzi di ricerca della prova, la mancata consegna alla difesa di una copia integrale e leggibile dei dati digitali acquisiti, causata dall'interruzione della catena di custodia per lo smarrimento o il danneggiamento della "copia lavoro" integrale, ascrivibile all'inosservanza di standard tecnici o di "best practices", può rilevare sull'attendibilità dei dati estratti, ma non ne determina "ipso iure" l'inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., salvo ne sia dimostrata l'effettiva alterazione od inaffidabilità. (Rigetta, Trib. Libertà Salerno, 16/06/2025)

(massima n. 2)

In tema di mezzi di ricerca della prova, il disposto dell'art. 254, comma 2, cod. proc. pen., che preclude alla polizia giudiziaria di aprire gli oggetti di corrispondenza o di conoscerne il contenuto nel compimento del sequestro, opera solo nella fase di apprensione, ma non impedisce che, dopo la legittima apposizione del vincolo per effetto del decreto del pubblico ministero, l'analisi tecnica del materiale sia svolta da un consulente appositamente incaricato o dalla polizia giudiziaria delegata, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di pertinenza, di proporzionalità, di tracciabilità e d'immodificabilità della copia integrale ed in conformità ai criteri di selezione fissati dall'autorità giudiziaria. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili i messaggi "WhatsApp" estrapolati dalla "copia lavoro" integrale del dispositivo elettronico oggetto di sequestro, selezionati ad opera della polizia giudiziaria secondo le direttive del pubblico ministero). (Rigetta, Trib. Libertà Salerno, 16/06/2025)

(massima n. 3)

In tema di sequestro probatorio, i vizi genetici del decreto che lo dispone, ivi compresa la sua natura esplorativa per difetto di concrete finalità probatorie, devono essere fatti valere in sede di riesame, ai sensi del disposto di cui agli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., sicché ne è preclusa la successiva deduzione in un diverso incidente processuale, posto che il giudicato cautelare formatosi sul provvedimento, salva la sopravvenienza di nuovi elementi, copre anche i profili implicitamente esaminati dal Tribunale del riesame, quali presupposti logici della conferma della misura. (Rigetta, Trib. Libertà Salerno, 16/06/2025)

(massima n. 4)

In tema di mezzi di ricerca della prova, l'informativa che compendia l'analisi del materiale informatico e dei dati contenuti in memorie digitali, legittimamente sequestrati nel procedimento originario, è utilizzabile, in funzione dell'applicazione di misura cautelare, nel procedimento derivante da stralcio, senza necessità di un nuovo decreto di sequestro, salvo che si rendano indispensabili nuove acquisizioni, posto che gli esiti digitali, se estratti nel rispetto dei criteri di pertinenza, di proporzionalità e di tracciabilità, sono qualificabili come documenti ai sensi degli artt. 234 e 258 cod. proc. pen. e circolano secondo le regole ordinarie della prova documentale in fase cautelare. (Rigetta, Trib. Libertà Salerno, 16/06/2025)

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