Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20128 del 22 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'assicuratore che, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate.

(massima n. 2)

Qualora le dichiarazioni del contraente risultino inesatte o reticenti in relazione a condizioni patologiche esistenti, la compagnia assicuratrice può opporre in via di eccezione la non operatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c., anche senza aver previamente richiesto l'annullamento del contratto.

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