(massima n. 1)
L'eccezione con cui il convenuto deduca l'esenzione da revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista dall'art. 2901, terzo comma, c.c., costituisce eccezione in senso stretto, in quanto implica l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, e non può essere, dunque, dedotta se non a mezzo di comparsa di risposta depositata nel termine di venti giorni prima dell'udienza prevista dall'art. 166 c.p.c.