(massima n. 3)
Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioč che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.