Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5224 del 27 febbraio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

I profili sollevati riguardo alla violazione o falsa applicazione degli artt. 1832 e 117 del D.Lgs n. 385/1993 sono considerati fuori tema se non aderenti a quanto accertato dalla sentenza impugnata in fatto dal giudice del merito con affermazioni non sindacabili in sede di cassazione.

(massima n. 2)

La valutazione in merito all'esistenza delle condizioni previste dall'art. 1956 cod. civ., come ad esempio il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale e la conoscenza da parte del creditore di tale situazione al momento dell'accordo di finanziamento o anticipazione su fatture emesse nei confronti di un ente pubblico solvibile č rimessa al giudice del merito e motivata in modo non implausibile.

(massima n. 3)

Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioč che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.

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