(massima n. 1)
I limiti di valore sanciti dall'art. 2721 c.c. non attengono all'ordine pubblico e possono essere superati qualora non vi sia stata tempestiva eccezione di inammissibilità da parte interessata. Inoltre, in specifici contesti contrattuali come il mutuo, il giudice può ammettere la prova testimoniale se ritiene verosimile la stipulazione orale del contratto, considerando la natura del contratto e la qualità delle parti.